Art. 1.
(Modifica all'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. È vietato offrire od ottenere compensi relativi all'effettuazione di comunicazioni elettroniche commerciali quando l'invio o la trasmissione delle stesse sono attuati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
      5-ter. È vietato utilizzare software per la ricerca, la raccolta, la compilazione, la rilevazione o la creazione automatica mediante combinazioni di indirizzi e-mail su INTERNET, allo scopo di trasmettere messaggi elettronici commerciali su larga scala, privi del consenso del destinatario».